PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione, per ciascuno degli anni dei triennio 2006-2008, è pari a 8 milioni di euro.
      2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
      3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
      4. Ai fini dell'integrazione dei trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, si tiene conto dei benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.
      5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.

 

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      6. I benefìci economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando:

          a) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per l'anno 2007, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) per l'anno 2008, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

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      2. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.